I.M.U. 2019
Non si applica sulle abitazioni principali, salvo categorie A1 A8 A9
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/12/2018 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019 (invariate rispetto al 2018) con le seguenti precisazioni:
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera, altresi', direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare e le sue pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare.
3. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
per l'immobile concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, in presenza dei seguenti requisiti:
- gli immobili non appartengano alle categorie A/1, A/8, e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia (ovvero, oltre a quello concesso in comodato, un altro nello stesso comune, adibito a propria abitazione principale);
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dell'abitazione messa a disposizione del parente.
Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre
Possibilita' di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno.
L'imposta si versa con modello F24, senza commissioni, presso qualsiasi sportello postale (in contanti o bancomat) o sportello bancario (in contanti o secondo accordi con la propria banca. Se correntisti, per esempio, home banking, ecc.).
Il modello F24 semplificato a' disponibile in versione cartacea presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico a' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
COME COMPILARE IL MODELLO F24 SEMPLIFICATO
Nell'F24 va compilata una riga per ogni codice di versamento, quindi se si devono effettuare piu' versamenti (relativi a piu' immobili) con uno stesso codice, si dovranno sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.
Piu' versamenti relativi ad uno stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accatastati in comuni differenti, che quindi avranno un diverso "codice ente".
Tutti gli importi, anche i parziali, devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a zero. In presenza di piu' cifre decimali occorre arrotondare la seconda cifra decimale: se la terza cifra e' uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso; se la terza cifra e' inferiore a 5, si arrotonda per difetto.
A questo punto e' possibile compilare il modello F24:
- inserire il Codice Fiscale del contribuente e i dati anagrafici. Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc." va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che non e' nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, ecc;
- nello spazio "Sezione" scrivere E.L. (che sta per "Ente Locale");
- nello spazio "cod. tributo" specificare il codice Comune, o il codice Stato secondo quanto indicato nella tabella che segue;
- nello spazio "codice ente/codice comune" inserire C055 per gli immobili nel Comune di Castegnato. Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del comune in cui sono accatastati;
- barrare la casella "acconto";
- nello spazio "num. immob." indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il versamento effettuato con quel codice di versamento;
- nel campo "rateazione/mese rif." specificare "0101" solo per il codice tributo 3912. Per i versamenti fatti con tutti gli altri codici tributo il campo va lasciato in bianco;
- nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno 2019;
- nello spazio "detrazione" deve essere specificato l'importo delle detrazioni a cui si ha diritto nell'acconto (50% del totale annuo delle detrazioni);
- nella colonna "importi a debito versati" deve essere inserito l'importo dovuto per l'acconto relativo a quel codice di versamento;
- nello spazio "saldo finale" dovra' essere riportata la somma di tutti "gli importi a debito", meno eventuali "importi a credito compensati".
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO
Anche nel 2019 l'I.M.U. deve essere versata esclusivamente al Comune competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali l'imposta e' ancora suddivisa tra Comune e Stato, come indicato nella tabella che segue.
Tipologia immobili e loro utilizzo |
% aliquota totale definitiva |
% aliquota dovuta al Comune |
Codice Comune |
% aliquota dovuta allo Stato |
Codice Stato |
---|---|---|---|---|---|
Abitazione principale solo per le categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze |
0,40% |
0,40% |
3912 |
0,00% |
/ |
Unita' immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, solo per le categorie A1-A8-A9 |
0,40% |
0,40% |
3912 |
0,00% |
/ |
Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, solo per le categorie A1-A8-A9 |
0,40% |
0,40% |
3912 |
0,00% |
/ |
Abitazioni locate (obbligo di dichiarazione) |
0,76% |
0,76% |
3918 |
0,00% |
/ |
Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti=figli dei figli, nonni) e affini di primo grado (suoceri) che la utilizzano come abitazione principale (obbligo di dichiarazione) |
0,76% |
0,76% |
3918 |
0,00% |
/ |
Abitazioni non locate |
0,96% |
0,96% |
3918 |
0,00% |
/ |
Immobili D (D1-2-3-4-5-6-7-8-9) |
0,96% |
0,20% |
3930 |
0,76% |
3925 |
Aree fabbricabili |
0,96% |
0,96% |
3916 |
0,00% |
/ |
Aliquota di base (tutti gli altri immobili) |
0,96% |
0,96% |
3918 |
0,00% |
/ |
COME SI CALCOLA L'IMPOSTA
CHI DEVE PAGARE
Chi possiede immobili (fabbricati e aree fabbricabili, comprese l'abitazione principale di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) e sue pertinenze) a titolo di:
- proprieta'
- usufrutto
- diritto reale d'uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie
- coniuge separato o divorziato a cui ? assegnata l'abitazione principale
- concessione di immobili demaniali (il concessionario)
- leasing (=locazione finanziaria) (l'utilizzatore o locatario).
Per determinare l'acconto delI'I.M.U. bisogna:
1) CALCOLARE IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI I.M.U. (= BASE IMPONIBILE AI FINI I.M.U.)
Fabbricati
Il valore ai fini I.M.U. e' ottenuto aumentando del 5% la rendita catastale dell'immobile vigente al primo gennaio 2019 e moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, quindi:
(rendita catastale x 1,05) x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato.
I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti:
Categoria: A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - C2 - C6 - C7
Moltiplicatore: 160
Categoria: A10 - D5
Moltiplicatore: 80
Categoria: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - C3 - C4 - C5
Moltiplicatore: 140
Categoria: C1
Moltiplicatore: 55
Categoria: D1 - D2 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9
Moltiplicatore: 65
Terreni
Il valore ai fini I.M.U. e' ottenuto aumentando del 25% il reddito dominicale del terreno e moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente :
Terreni agricoli non condotti
Moltiplicatore: 135
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli
Moltiplicatore: 75
Aree fabbricabili
Il valore ai fini I.M.U. e' dato dal valore commerciale del terreno calcolato in base alla zona in cui si trova, all'indice di edificabilit? e alla destinazione d'uso.
Il Comune determina ogni anno i valori medi delle aree fabbricabili presenti nel PGT (Piano di Governo del Territorio), per il versamento dell' IMU 2019 i valori medi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 15/01/2018.
Se il contribuente paga l'imposta in base al valore medio dell'area stabilito dal Comune o in base a un valore superiore, non interviene alcun accertamento da parte del Comune.
Nel caso di un fabbricato in corso di demolizione o di ricostruzione o di recupero edilizio, il contribuente deve pagare l'I.M.U. in base:
* al valore dell'area fabbricabile (non del fabbricato), dalla data di inizio fino al termine dei lavori;
* al valore del fabbricato, dalla data di termine dei lavori o utilizzo del fabbricato se precedente il termine dei lavori.
ATTENZIONE
L'IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell'anno solare in cui si possiede l'immobile, quindi:
* se un contribuente nell'anno 2019 possiede un immobile solo per una quota, sull'intero valore dell'immobile (base imponibile) deve calcolare solo la percentuale corrispondente alla sua quota di possesso;
* se un contribuente possiede l'immobile solo per alcuni mesi del 2019 deve:
- calcolare il valore dell'immobile (base imponibile) come sopra indicato
- dividere il valore per 12 (mesi)
- moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di effettivo possesso dell'immobile nell'anno 2019.
In caso di possesso dell'immobile per una porzione di mese, il mese va conteggiato per intero se il possesso dell'immobile si ? prolungato per almeno 15 giorni; se invece in quel mese il contribuente ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni, il mese non va conteggiato.
Il valore cosi' ottenuto e' la base imponibile su cui applicare l'aliquota specificata al successivo punto 2).
Se il contribuente entra in possesso dell'immobile dopo il 16 giugno 2019, l'IMU dovuta sara' calcolata in base ai mesi di possesso e saldata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2019.
2) MOLTIPLICARE IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'ALIQUOTA CORRISPONDENTE
Sul valore dell'immobile ai fini I.M.U. (base imponibile), calcolato secondo le indicazioni riportate al precedente punto 1, deve essere poi calcolata una delle aliquote come nella tabella sopra evidenziata.
*L'abitazione principale e' l'immobile (accatastato nelle categorie A1-A8-A9) nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Non e' possibile considerare abitazione principale piu' di un'abitazione.
** Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage, posti auto), nella misura massima di un'unita' per ciascuna delle categorie catastali. Non e' possibile considerare pertinenza dell'abitazione principale piu' di un garage. Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potra' essere considerata insieme all'abitazione principale e quindi potra' essere applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale, mentre all'altra dovra' essere applicata l'aliquota corrispondente a "tutti gli altri immobili".
Non c'e' obbligo di versamento se l'imposta annuale a favore del Comune e' pari o inferiore a Euro 5,00.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale e' uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.